DIETROFRONT a Cassina de' Pecchi sulla caldaia rotta alla materna: niente didattica a distanza
A causa del freddo negli ambienti i bambini non hanno ancora potuto riprendere le attività nel nuovo anno. Famiglie infuriate.
Non bastava il Covid a creare scompiglio con il ricorso alla didattica a distanza. A Cassina de' Pecchi ci si è messa anche la caldaia rotta alla scuola dell'infanzia di via Trieste, dove il nuovo anno non poteva incominciare in modo peggiore. E ora un'ultim'ora. La dirigente scolastica ha infatti revocato in autotutela la circolare i cui attivava la didattica a distanza per l'inagibilità degli ambienti scolastici. La Dad infatti, non sarebbe prevista per tale circostanza.
A casa tutta la settimana
Giovedì 7 gennaio 2021 i bambini erano stati accolti, ma poi erano stati rimandati a casa a causa del freddo che c'era negli ambienti scolastici. Nel pomeriggio si pensava che il guasto fosse stato riparato, ma il giorno seguente la temperatura ancora non superava i 14 gradi. Così i piccoli alunni non sono stati fatti nemmeno entrare. I lavori nel fine settimana che si pensava fossero risolutivi non lo sono stati e la dirigente scolastica ha disposto la chiusura del plesso per tutta la settimana.
Didattica a distanza
"Si informano le famiglie, i docenti e il personale Ata che la scuola dell’infanzia di viaTrieste sarà chiusa dall’11 al 15 gennaio per l’effettuazione dei lavori di ripristino della caldaia - si legge nella circolare emanata dalla preside Lara Giuseppina Santangelo - I docenti, pertanto, si attiveranno immediatamente, da lunedì 11 gennaio 2021, per garantire la Didattica a distanza secondo protocollo approvato".
La revoca
Oggi, lunedì 11 gennaio, il dietrofront. "E' revocata in autotutela l’attivazione della Dad come comunicato poiché i docenti non sono tenuti ad alcuna prestazione lavorativa inerente la didattica". Il Codice civile infatti recita così: "L'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile. Se l'impossibilità è solo temporanea, il debitore, finche' essa perdura, non è responsabile del ritardo nell'adempimento".”