Calcio Seconda Categoria

Respinto il ricorso del Pozzo: la Federazione ha dato la ragione al campo

I pozzesi avevano fatto ricorso in seguito alla gara persa con l'Oratorio Pessano in seguito ad una presunta mancata presentazione delle distinte da parte dell'arbitro

Respinto il ricorso del Pozzo: la Federazione ha dato la ragione al campo
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È stato il campo ad avere ragione. Oratorio Pessano-Pozzo finisce 2-0, nonostante il ricorso dei giallorossi.

Secondo il mister pozzese, non sono state consegnate loro le distinte della squadra ospite

Al termine della gara tra pessanesi e pozzesi, valida per la ventunesima giornata del Girone O di Seconda categoria milanese, terminata 2-0 in favore dell’Oratorio Pessano, la formazione di Pozzo d’Adda aveva presentato ricorso, in quanto, a detta dell’allenatore degli ospiti, Giuseppe Del Negro, non era stata presentata loro la distinta di gara della formazione di casa, rendendo, secondo il regolamento, irregolare il match.

Il comunicato della Federazione ha ufficializzato il risultato del campo

Il ricorso è stato presentato la settimana scorsa dai pozzesi ed è stato accolto dalla Federazione per le opportune valutazioni. Il responso ufficiale è arrivato questo giovedì, nel Comunicato ufficiale settimanale del Comitato di Milano che recita:

«Col reclamo, presentato regolarmente, la società Asd Pozzo Calcio chiede la ripetizione della gara in quanto “l’arbitro ha commesso un errore tecnico, non avendo, nonostante i ripetuti inviti del dirigente, consegnato all’inizio della gara la distinta della squadra avversaria, facendolo solo a fine gara”, contravvenendo in tal modo a quanto previsto dall'art. 61 comma 2 della Noif relativi agli adempimenti preliminari della stessa. Chiede pertanto la ripetizione della gara. Il Direttore di gara, sentito in proposito, con supplemento di referto, afferma che: “Prima dello svolgimento dell’incontro, avevo consentito all'allenatore della società Asd Pozzo Calcio, trovandolo in completo accordo sulle modalità, di fare una copia digitale della distinta (fotografia tramite smartphone) in luogo di consegnare quella cartacea”. La tesi prospettata dalla reclamante in merito ad un errore tecnico da parte dell'arbitro non trova dunque riscontro negli atti ufficiali. Il ricorso, pertanto, è infondato e va respinto».

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