Il tema della sicurezza sul lavoro è centrale nel dibattito pubblico ormai da diversi anni: svolta epocale nella sua gestione pratica è stato il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro, altrimenti noto come Decreto Legislativo 81/2008.
Da quando, quasi due decenni fa, è entrato in vigore ufficialmente, nella quotidianità delle aziende sono entrati diversi acronimi: uno di questi è dvr, ossia il documento di valutazione dei rischi.
Il nome ci aiuta tantissimo a capire di cosa si tratta: quando lo si chiama in causa, si inquadra un documento dove vengono elencati i rischi legati a un determinato contesto aziendale, con tutte le informazioni necessarie su come prevenire e tutelare il benessere dei lavoratori.
Redatto dal datore di lavoro, che può ovviamente avvalersi dell’aiuto di figure come l’rspp, non è un documento statico, ma va aggiornato nel tempo a seconda di come – e quando – cambia il livello di rischio che caratterizza la quotidianità dell’azienda.
Oltre l’adempimento burocratico: uno strumento che riduce i costi non previsti
Al giorno d’oggi, quando si parla di sicurezza sul lavoro è sempre più radicata la consapevolezza di come le indicazioni normative non siano un semplice adempimento burocratico – nel caso del dvr, la mancata compilazione può comportare pene pecuniarie, la reclusione dai 3 ai 6 mesi per il datore di lavoro, nonché la sospensione della attività – ma una leva per migliorare l’efficienza dei processi aziendali.
Per rendersene conto, basta rammentare che il tessuto economico italiano è sorretto soprattutto dal lavoro e dalla continuità delle PMI: in realtà di dimensioni contenute, un lieve infortunio che coinvolge un singolo addetto può spesso comportare un rallentamento della filiera, finanche la sua interruzione.
Il risultato? Colli di bottiglia che, a lungo andare, possono compromettere seriamente il rapporto con clienti e/o fornitori.
Nel momento in cui il dvr è aggiornato in maniera puntuale e non è standardizzato – ricordiamo, per dovere di precisione, che esiste anche la possibilità di optare per questa alternativa, pensata per semplificare i processi di stesura, senza togliere nulla alla chiarezza e all’attenzione alle linee guida previste dalla legge – è più semplice, per un imprenditore, intercettare i potenziali punti critici della filiera della sua azienda e agire di conseguente prevenzione.
Parliamo di un approccio che deve basarsi su un vera e propria mappatura, che deve coinvolgere ogni step del percorso operativo e produttivo, il tutto in maniera estremamente accurata.
Bypassare anche piccole inefficienze o situazioni in cui si apre il rischio di sovraccaricare uno o più lavoratori può rivelarsi a dir poco pericoloso per i numeri di aziende che, a causa della struttura di base piccola, hanno una particolare necessità di prevenire.
Il ruolo dell’accordo Stato-Regioni 2025
L’ultimo accordo Stato-Regioni, entrato in vigore lo scorso 17 aprile con lo scopo di sostituire quello risalente al 2016, sta contribuendo tantissimo al consolidamento della visione sopra ricordata.
Alla base di tutto c’è il rapporto tra dvr e messa a punto di interventi formativi specifici relativi all’implementazione della sicurezza in azienda.
I rischi che il datore di lavoro, coadiuvato da esperti verticali, individua come centrali in azienda devono essere il punto di partenza per i contenuti dei percorsi formativi.
I corsi standard fanno ormai parte del passato: la formazione in sicurezza deve essere mirata, quasi chirurgica, basata sull’osservazione concreta dell’unicità di ogni realtà aziendale.
Come già accennato, è essenziale considerare il dvr tutto il contrario di un documento statico, impegnandosi a elencare, mettendo in primo piano un approccio orientato alla massima chiarezza, tutto quello che riguarda le mansioni e le caratteristiche delle attrezzature.
Osservazione puntuale e aggiornamento devono quindi rappresentare le linee guida dell’imprenditore pronto ad andare oltre alla lettera normativa, per guardare alle indicazioni legate alla sicurezza sul lavoro come a delle alleate di crescita di massima rilevanza.