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Modifiche unilaterali ai contratti luce e gas: cosa sono e come tutelarsi

Modifiche unilaterali ai contratti luce e gas: cosa sono e come tutelarsi
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Rincari in bolletta: tre parole più che sufficienti a spaventare le famiglie e le imprese italiane, che nel corso di tutto il 2022 hanno assistito a una volatilità straordinaria dei prezzi di energia elettrica e gas, soprattutto a causa del perdurare del conflitto in Ucraina e delle conseguenti oscillazioni del costo all’ingrosso della materia prima.

L’instabilità dei mercati energetici, tuttavia, non è l’unica motivazione che può spiegare l’eventuale brusco aumento riscontrato nei prezzi delle forniture. Oltre a ciò, e all’ovvia crescita nel consumo di gas tipica dei mesi invernali, un terzo fattore determinante da cui possono scaturire brutte sorprese in bolletta è costituito dalle modifiche unilaterali al contratto. Precisamente, di cosa si tratta?

In breve, stiamo parlando di variazioni al contratto stipulato in origine tra il fornitore energetico e il cliente finale, che vengono esplicitate dal primo al secondo tramite apposita comunicazione. Com’è evidente, tali variazioni molto spesso riguardano le voci di costo che vanno a incidere sull’ammontare finale delle bollette. Si definiscono modifiche unilaterali perché il cliente non ha voce in capitolo: può solo accettare le nuove condizioni (e in questo caso è sufficiente il tacito consenso) oppure rifiutarle.

In caso di rifiuto ci sono due strade: inviare disdetta all’attuale fornitore oppure sceglierne un altro con cui sottoscrivere una nuova offerta. Va da sé che, se c’è la necessità di mantenere la fornitura attiva, la via più semplice è la seconda. Per cambiare fornitore non sono previste procedure complesse, è sufficiente inoltrare la propria richiesta al nuovo operatore energetico e sarà lui a portare avanti tutte le attività necessarie allo “switch”, garantendo la continuità del servizio.

Il punto allora è questo: come scegliere una nuova offerta che consenta di ottenere un risparmio reale rispetto al vecchio contratto? Qui la faccenda si complica, perché in effetti il mercato libero dell’energia è così ricco di proposte e di dettagli più o meno tecnici che diventa facile scoraggiarsi e avere la tentazione di restare col vecchio fornitore, anche a fronte di condizioni svantaggiose. Le nuove tecnologie rappresentano un grande aiuto in questo senso: oltre ai classici comparatori online, esistono anche servizi gratuiti che analizzano la bolletta e sulla base di essa propongono la tariffa migliore disponibile al momento sul mercato, fino a suggerire di non effettuare il cambio qualora non vi sia possibilità di risparmio, all’insegna della trasparenza. Oltre all’opportunità di valutare facilmente le offerte luce e gas più convenienti (qui l’esempio fornito da Switcho, una di queste piattaforme), rivolgersi a tali servizi elimina anche la fatica di dover interpretare le modifiche unilaterali, poiché saranno loro a calcolare l’impatto economico delle variazioni contrattuali e a trovare di conseguenza la contromisura più adeguata.

Specifichiamo che le modifiche non sono una pratica illegale, purché vengano comunicate in anticipo, in modo chiaro e completo, con indicazione della data in cui decorreranno le nuove condizioni e delle modalità con cui esercitare l’eventuale recesso senza penali. A tutela dei consumatori, nell’agosto 2022, il Governo ha inoltre varato il Decreto Legge Aiuti bis nel quale viene proibita ai fornitori energetici fino ad aprile 2023 l’applicazione delle modifiche unilaterali in anticipo rispetto alla scadenza del contratto, pratica che si è intensificata lo scorso anno per far fronte al contesto complicato menzionato all’inizio di questo articolo. La scadenza è stata poi posticipata a giugno 2023 con il Decreto Milleproroghe. Fino a metà di quest’anno, insomma, gli operatori del settore energetico potranno applicare le modifiche unilaterali al contratto esclusivamente alla sua naturale scadenza e non prima.

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