Fattura Elettronica e avvocati: obbligatoria o facoltativa?

Fattura Elettronica e avvocati: obbligatoria o facoltativa?
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Fino al 1 luglio 2022 chi decideva di aprire partita IVA e utilizzare il regime fiscale, poteva sfruttare la possibilità di non essere obbligato all’emissione delle fatture in formato elettronica. Ma da tale data tutto cambia e anche i forfettari sono obbligati alla e-fattura, nell’ottica, entro il 2024 di far utilizzare tale sistema a tutti gli operatori economici. Il nuovo decreto PNRR 2 è stato il maggior fautore di tale intervento. 

Una modifica che riguarda soprattutto coloro che operano come liberi professionisti, come gli avvocati, appunto. Questo cosa vuol dire? Che tutti gli avvocati e i liberi professionisti che operavano in regime ordinario erano già obbligati alla fatturazione elettronica, mentre chi aveva aderito al regime forfettario poteva non utilizzare la e-fattura, ovvero applicarla in maniera volontaria. 

Ma dal 1 luglio 2022 anche per tali professionisti diviene obbligatorio l’uso della fattura elettronica, seguendo le modalità indicate dalla legge sia per l’emissione, la conservazione e le tempistiche da rispettare. 

Fattura elettronica: gli elementi obbligatori

Le fatture del professionista che si avvale del regime forfettario devono contenere i seguenti elementi:

  • nome e cognome di chi effettua la prestazione; 
  • numero di partita IVA; 
  • dati del cliente; 
  • data e numero progressivo della fattura; 
  • importo del compenso; 
  • importo dei contributi previdenziali dovuti a titolo di rivalsa dal cliente; 
  • dichiarazione di esclusione dall’IVA in quanto soggetta ad imposta sostitutiva. 

In particolare per quest'ultimo punto occorre indicare che: Operazione effettuata ai sensi dell’articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 e successive modificazioni”.

A tale dicitura occorre poi aggiungere la dicitura di esclusione dalla ritenuta di acconto, quindi: “Operazione effettuata ai sensi dell’articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 e successive modificazioni. Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’acconto ai sensi dell’articolo 1 comma 67 della Legge numero 190/2014”.

Da non dimenticare poi la marca da bollo di 2,00 euro per prestazioni con importo superiore ai 77,47 euro. 

Tutti elementi da indicare tanto sulla fattura cartacea che su quella elettronica.Sembra dunque che non vi siano grandi modifiche fino a questo momento.  

L’obbligo di e-fattura

Dal 1 luglio 2022 anche i professioni forfettari saranno obbligati alla fattura elettronica, sia che la prestazione avvenga nei confronti di soggetti, anche essi con partita IVA o privati. Un provvedimento che arriva dopo che l’Unione Europea si era espressa in merito dando all’Italia l’autorizzazione ad ampliare il sistema della e-fattura. 

Le modalità da utilizzare per l’invio della fattura elettronica applicata a tutti i professionisti che la utilizzano già dal 1 gennaio 2019. Quindi anche per loro resta l’obbligo di affidarsi a dei software o a delle piattaforme che permettano l’intera gestione del sistema: invio, ricezione e archiviazione. Per chiunque abbia bisogno di maggiori informazioni, consigliamo di accedere al sito fatturapro.click. 

Come visto in precedenza i dati da inserire nella fattura sono i medesimi obbligatori per la forma cartacea, ad eccezione del codice destinatario, nel caso in cui si tratti di soggetto economico.

Per quello che invece riguarda il bollo occorre apporre il contrassegno da parte dell’emittente e quindi indicare sulla copia inviata la dicitura “imposta di bollo assolta sull’originale in possesso dell’emittente, con numero ID…”

Fattura elettronica: il pagamento dell’imposta di bollo

Come per tutti i professionisti anche per gli avvocati vale l’obbligo di apporre l’imposta di bolla sulla fattura nel caso in cui si superi l’importo indicato dagli art. 15 e 15-bis del DPR 642/1972. Essi stabiliscono poi, che l’imposta di bollo può essere assolta in modo virtuale, su richiesta degli interessati, per determinati atti e documenti, definiti con appositi decreti ministeriali. 

Il versamento dell’imposta di bollo deve avvenire secondo modalità telematiche. Inoltre per quello che riguarda le fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare, l’imposta di bollo deve essere versata entro il 20 del mese successivo. Sarà la stessa Agenzia delle Entrate a rendere noto l’ammontare dell’imposta dovuta, riportando tale informazione all’interno dell'area riservata al soggetto passivo. 

Nella stessa area è possibile sfruttare il servizio per il pagamento dell’imposta di bollo, con addebito su c/c bancario o postale, ovvero modello F24 predisposto dall’Agenzia delle Entrate. Ogni fattura deve riportare l’apposita annotazione di assolvimento di quest’ultimo. 

 

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