Sentenza Tar su Tratta D Breve, le precisazioni di Cal: “ricorso in gran parte respinto, falso il virgolettato attribuito al Tar e nessuna valutazione sul progetto”
Sentenza del Tar, le precisazioni di Cal
In relazione alle notizie pubblicate sulla sentenza del Tar Lombardia relativa alla Tratta D Breve della Pedemontana, Concessioni
Autostradali Lombarde ritiene necessario fornire alcune precisazioni, affinché il contenuto della pronuncia sia rappresentato nella sua
completezza e correttezza.
In via preliminare, è necessario precisare che il virgolettato attribuito al Tar, secondo il quale il giudice amministrativo avrebbe riconosciuto “l’illegittimità della condotta di Cal”, non trova riscontro nella sentenza n. 3869/2026:
tale espressione non compare infatti in alcun passaggio del provvedimento. Inoltre, diversamente da quanto affermato dal Comune di Agrate, la sentenza ha respinto la gran parte delle censure avanzate. In particolare, il giudice amministrativo ha evidenziato, tra l’altro, che: considerato che “la larga parte” della documentazione richiesta è stata già depositata da Cal nel giudizio presso il Tar Lazio, la pretesa del Comune “ad un’ulteriore e separata messa a disposizione si risolve in un inutile aggravio procedimentale privo di concreta utilità”; sul punto, le asserzioni del Comune, secondo le quali la documentazione depositata presso il Tar Lazio da Cal non corrisponderebbe a quella richiesta o sarebbe incompleta, sono “mere affermazioni, prive di elementi di riscontro”; analogamente, la messa a disposizione di ulteriore documentazione mediante l’indicazione di un link integra “una modalità adeguata a soddisfare il bisogno di conoscenza, poiché richiede uno sforzo minimo all’interessato”; del resto “l’esercizio del diritto di accesso non può comportare un inutile aggravio procedimentale per l’amministrazione, che deve bilanciare le esigenze ostensive con quelle di efficienza e di economicità dell’azione amministrativa, sicché può legittimamente individuare modalità ostensive che soddisfano la pretesa e nel contempo limitino l’aggravio per l’amministrazione”; infine, sono pure infondate e da respingere le deduzioni del Comune “volte a censurare le parti del diniego in cui l’amministrazione afferma di non essere in possesso di determinati documenti, non avendoli formati, né conservati, ovvero evidenzia che si tratta di atti non esistenti.
ha osservato Cal in una nota
Cal provvederà a mettere a disposizione i documenti
Il Tar ha quindi accolto il ricorso esclusivamente in relazione ad alcuni documenti che CAL aveva ritenuto non pertinenti rispetto al contenzioso pendente davanti al Tar Lazio, precisando che la valutazione sulla pertinenza della documentazione
non rientra tra i compiti del soggetto destinatario di un’istanza di accesso. Comunque Cal prende atto della sentenza e provvederà a mettere a disposizione i documenti oggetto del parziale accoglimento della pronuncia, che rappresentano solamente circa il 15% della documentazione complessivamente richiesta dal Comune e di cui comunque continua a essere quantomeno dubbia la rilevanza e l’utilità per lo stesso. Resta fermo che la decisione del TAR non contiene alcuna valutazione sulla legittimità del progetto della Variante D né sulla fondatezza delle contestazioni avanzate dai Comuni nel separato giudizio pendente davanti al Tar Lazio, ma riguarda esclusivamente il tema dell’accesso agli atti relativamente a una parte limitata della documentazione richiesta.
ha concluso la nota