Evasione fiscale da 3 milioni di euro: imprenditore assolto da tutte le accuse
Il Tribunale di Milano ha tuttavia accolto la tesi difensiva dei legali dell’imputato, che hanno sin da subito sostenuto la totale estraneità del loro assistito
Stando ai rilievi della polizia giudiziaria, la società aveva utilizzato crediti inesistenti al fine di compensare il proprio ingente debito erariale, così realizzando una evasione di imposta – con correlato profitto illecito – pari a circa 3 milioni di euro.
Evasione fiscale da 3 milioni di euro: imprenditore assolto da tutte le accuse
L’attività investigativa della Guardia di Finanza, coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano, aveva consentito di scoprire una evasione fiscale milionaria perpetrata da una società cooperativa avente sede legale nel comune di Bresso e sede operativa nel comune di Milano, attiva, con oltre 300 dipendenti, nel settore dei servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci.
In particolare, stando ai rilievi della polizia giudiziaria, la società aveva utilizzato crediti inesistenti al fine di compensare il proprio ingente debito erariale, così realizzando una evasione di imposta – con correlato profitto illecito – pari a circa 3 milioni di euro.
Rinviato a giudizio per rispondere del reato di indebita compensazione, il legale rappresentante della società, l’imprenditore M.F., è stato tuttavia assolto dal Tribunale di Milano, il quale ha condiviso in pieno la tesi difensiva prospettata dai legali dell’imputato – gli avvocati Alfredo Foti del Foro di Roma e Francesco Bruni del Foro di Milano – che hanno sin da subito sostenuto la totale estraneità del loro assistito rispetto alle contestazioni mosse dall’Ufficio di Procura.
Secondo i due penalisti, infatti, l’intera istruttoria dibattimentale aveva consentito di acclarare la totale disconoscenza, da parte dell’imprenditore, delle operazioni fiscalmente illecite realizzate, a sua insaputa, dallo studio di consulenza incaricato della gestione contabile e tributaria dell’azienda; conseguentemente, sia la mancata prova dell’elemento soggettivo in capo all’imputato, che la sussistenza della speciale causa di esclusione della punibilità dell’errore determinato dall’altrui inganno, avrebbero dovuto legittimare una sentenza assolutoria in favore del proprio assistito.
Tesi giuridiche che erano state peraltro condivise anche dalla stessa Procura che, in esito al dibattimento, aveva parimenti chiesto l’assoluzione dell’imprenditore.