La sentenza

Rtl 102.5 non pagherà i 25mila euro per il suo antennone

L'emittente radiofonica di Cologno Monzese ha avuto la meglio sul Comune, che voleva farle pagare i costi di costruzione per l'apparecchiatura che svetta sulla sede

Rtl 102.5 non pagherà i 25mila euro per il suo antennone
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L’ingiunzione di pagamento a Rtl 102.5 è rimbalzata per anni da un’aula di giustizia all’altra: prima era finita a Bergamo (con un problema legato alla mancata notifica degli atti al Municipio), poi al Tribunale civile di Monza. Infine, dopo che il giudice ordinario che si era trovato nelle mani la pratica aveva sottolineato di non aver competenza in materia, la palla era passata tramite ordinanza a Milano, per l’esattezza al Tar della Lombardia, il Tribunale amministrativo regionale, che ha competenza sugli atti emessi dagli enti locali.

Finito il braccio di ferro tra Rtl 102.5 e Comune

Non ha conosciuto pace la vicenda incentrata sui 25mila euro di costi di costruzione (16mila iniziali, più altre spese accessorie) che l’emittente radiofonica di Cologno Monzese non ha voluto proprio saperne di pagare al Municipio, legati all’antennone alto ben cinquanta metri che svetta verso il cielo dalla sede della radio di viale Piemonte 61.

E col senno di poi Rtl ha fatto bene a opporsi, visto che il Tar si è recentemente espresso accogliendo il ricorso della società e annullando l’ingiunzione di pagamento.

L'ingiunzione di pagamento per l'antennone

Emessa da Villa Casati, risale al febbraio 2018. L’ultimo passaggio in ordine di tempo è stato il ricorso presentato dall’avvocato di Rtl al Tar, poi notificato al Comune. L’allora Giunta guidata dal sindaco Angelo Rocchi ha deciso di costituirsi in giudizio per l’ennesima volta, nominando un legale convinta che ci fossero fondati motivi per difendere le ragioni dell’ente che pretendeva il versamento dei 25mila euro in base alla violazione del Dpr 380 del 2001, il Testo unico in materia d’edilizia, che norma anche la trasformazione del diritto di utilizzo del suolo.

Come detto, il Tar ha recentemente annullato l’ingiunzione del Municipio. I 16mila euro, poi lievitati, erano richiesti dall’Amministrazione a titolo di contributo di costruzione collegato alla realizzazione di un impianto di radio-comunicazione presso la sede di viale Piemonte.

A seguito del deposito di memorie da entrambe le parti in causa, il Tribunale amministrativo ha definito «fondato e meritevole di accoglimento» una parte del ricorso di Rtl.

La sentenza del Tar che "salva" la radio

"Agli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica non può essere imposto altro onere finanziario, fatta salva l’applicazione della tassa o del canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche", si legge nel dispositivo pubblicato in settimana, facendo riferimento a una legge in materia datata 1993.

La questione al centro del contendere, prosegue il Tar, è stata oggetto di un altro provvedimento legislativo del 2016, che non ha fatto altro che evidenziare come agli operatori simili a Rtl non possa essere richiesto «ogni altro onere finanziario» a parte il balzello per l’occupazione di suolo pubblico.

"Per gli interventi d’installazione degli impianti di telecomunicazione, il contributo di costruzione non è dovuto", ha sentenziato il Tar, che ha annullato l’ingiunzione di pagamento e condannato il Municipio a rimborsare le spese di giudizio, liquidate in 1.500 euro.

I possibili contraccolpi

Il responso del Tribunale amministrativo regionale ha una portata maggiore rispetto al singolo caso specifico di Rtl. Basti pensare alla presenza, nell’arco di una manciata di metri, delle sedi di Mediaset e Radio Italia, che si affacciano su corso Europa. E anche a loro, in caso di nuovi impianti di trasmissione, il Municipio (che è l’ente autorizzato a dare il via libera alle installazioni) non potrà chiedere il contributo di costruzione.

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