La nuova farmacia comunale di Gorgonzola può andare avanti. Il Tar della Lombardia ha, infatti, respinto i quattro ricorsi per motivi aggiunti presentati da Farmacia Bach contro gli atti con cui il Municipio ha programmato la sesta sede farmaceutica sul territorio cittadino e successivamente avviato il percorso per realizzarla.
La sentenza, pronunciata dalla Terza sezione del Tribunale amministrativo regionale, chiude così un contenzioso iniziato nel 2024 e sviluppatosi attraverso una serie di impugnazioni che hanno riguardato prima la revisione della pianta organica delle farmacie, poi la scelta di procedere con una farmacia comunale e, infine, l’acquisto dell’immobile destinato a ospitarla.
La sesta farmacia nasce con l’aumento della popolazione
Il punto di partenza della vicenda è la revisione biennale delle sedi farmaceutiche effettuata dal Comune sulla base dei dati demografici. Con la deliberazione del 22 ottobre 2024, l’Amministrazione aveva proposto di portare a sei il numero delle farmacie presenti a Gorgonzola, modificando contestualmente le aree di pertinenza delle sedi già esistenti.
La nuova sede è stata individuata nella zona Est del territorio comunale, con particolare riferimento all’area di Cascina Antonietta, interessata da nuovi insediamenti e da un processo di espansione urbanistica. La revisione è stata poi approvata definitivamente dalla Giunta il 3 dicembre 2024.
Una scelta che non era stata contestata da Farmacia Bach quanto all’opportunità di istituire una sesta farmacia. Il nodo della controversia era soprattutto dove collocarla.
Il ricorso: “Penalizzata la Farmacia Bach”
Farmacia Bach, titolare della sede farmaceutica numero 4, aveva contestato la distribuzione territoriale prevista dal Comune, sostenendo che l’Amministrazione avesse privilegiato il parametro numerico delle farmacie in rapporto alla popolazione senza garantire un’equa distribuzione del servizio.
Secondo la ricorrente, la nuova pianificazione avrebbe ridotto in maniera significativa il proprio bacino di utenza, indicato nel ricorso in una diminuzione da 4.673 a 1.840 abitanti. Veniva inoltre contestata la motivazione della scelta, ritenuta eccessivamente legata a futuri sviluppi edilizi della zona di Cascina Antonietta.
Nel frattempo, il Comune aveva ottenuto anche i pareri favorevoli dell’Ats Milano Città metropolitana e dell’Ordine dei farmacisti di Milano, Lodi e Monza Brianza, come previsto nell’iter amministrativo.
Per il Tar la scelta del Comune è legittima
Il Tribunale amministrativo non ha accolto le contestazioni.
Secondo i giudici, la normativa attribuisce al Municipio un’ampia discrezionalità nella localizzazione delle sedi farmaceutiche, purché la scelta sia finalizzata ad assicurare un’equa distribuzione del servizio e la sua accessibilità. Il giudice amministrativo può intervenire soltanto quando emergano evidenti profili di illogicità, arbitrarietà o travisamento dei fatti.
Ed è proprio questo il punto sul quale il Tar ha ritenuto corretta la posizione dell’Amministrazione gorgonzolese: la nuova farmacia è stata prevista in un’area interessata da sviluppo residenziale, commerciale e scolastico, dove il processo di trasformazione urbanistica è stato considerato idoneo a determinare un aumento della domanda di assistenza farmaceutica.
Per il Tribunale, quindi, presidiare una zona in espansione rappresenta una scelta coerente con l’interesse pubblico previsto dalla normativa.
Non conta proteggere il bacino della singola farmacia
Un altro passaggio significativo della sentenza riguarda il bacino di utenza delle singole farmacie.
Il Tar chiarisce che la legge non impone una distribuzione matematica degli abitanti tra le diverse sedi. Il parametro dei 3.300 abitanti per farmacia serve a determinare il numero complessivo delle sedi spettanti a un Comune, ma non obbliga a garantire a ogni farmacia un bacino di utenza identico.
La pianificazione, sottolineano i giudici, deve perseguire la migliore distribuzione possibile del servizio per la popolazione e non la tutela dell’equilibrio economico di una singola attività. Di conseguenza, la riduzione del bacino territoriale della Farmacia Bach, da sola, non è sufficiente a dimostrare l’illegittimità della nuova pianta organica.
Il Tar ha inoltre escluso una disparità di trattamento tra le farmacie cittadine, ritenendo legittimo che l’Amministrazione abbia concentrato l’intervento nella zona ritenuta maggiormente bisognosa di un nuovo presidio alla luce delle trasformazioni urbanistiche in corso.
Il nuovo esercizio sarà in via Trieste
La seconda parte della battaglia giudiziaria riguardava invece il luogo nel quale collocare concretamente la nuova farmacia.
Il Comune, dopo aver deciso di esercitare il diritto di prelazione sulla nuova sede farmaceutica, aveva avviato un’indagine di mercato per individuare un immobile. Il percorso è arrivato nel novembre 2025 alla decisione del Consiglio comunale di acquistare un immobile situato in via Trieste 147, destinato proprio alla farmacia comunale.
Anche questa scelta era stata contestata da Farmacia Bach, perché l’edificio non si trova materialmente all’interno del perimetro del comparto urbanistico C6 di Cascina Antonietta.
Ma anche su questo punto il Tar ha dato ragione al Comune. La sentenza chiarisce infatti che la pianta organica non individua necessariamente il punto preciso nel quale dovrà sorgere una farmacia, ma delimita una porzione di territorio, cioè la sede farmaceutica.
La sede numero 6 è stata pianificata nella più ampia Zona Est, all’interno della quale rientra anche il comparto C6 di Cascina Antonietta. L’immobile di via Trieste 147, pur essendo esterno al perimetro urbanistico del comparto, ricade comunque nella zona Est numero 6.
Per il Tar, inoltre, l’immobile è funzionalmente collegato al comparto e si trova a pochi metri sia dal suo confine sia dal fabbricato residenziale più vicino. Per questo motivo i giudici hanno ritenuto coerente la sua individuazione con la zona farmaceutica di nuova istituzione.
Il verdetto: ricorso principale improcedibile, quattro ricorsi respinti
Alla fine, il Tar ha dichiarato improcedibile il ricorso principale, perché la prima deliberazione impugnata era stata successivamente sostituita dalla nuova delibera di approvazione della revisione della pianta organica.
Sono stati invece respinti il primo, il secondo, il terzo e il quarto ricorso per motivi aggiunti presentati da Farmacia Bach. Il Tribunale ha inoltre disposto la compensazione delle spese di lite tra le parti.
La soddisfazione del sindaco
Il sindaco Ilaria Scaccabarozzi, apprendendo della sentenza, si è detta soddisfatta: “Il Tar ci ha dato ragione: la programmazione territoriale è materia di competenza dei Comuni”, ha commentato a caldo dopo la pubblicazione del dispositivo avvenuta in questi giorni.