Resta aperta la rivendita speciale di tabacchi all’interno del distributore Q8 lungo la Sp 242 a Pessano con Bornago.
Battaglia al Tar tra due tabaccherie
Il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia ha, infatti, respinto la richiesta di sospendere il provvedimento con cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ne aveva autorizzato l’apertura.
A presentare ricorso era stato il titolare di un’altra rivendita di tabacchi del paese, che si trova al di là della Sp 13, convinto che la nuova attività non rispettasse la distanza minima di 300 metri prevista dalla normativa tra due punti vendita.
La questione delle distanze
Al centro della contestazione c’era il calcolo del percorso pedonale tra le due rivendite. Con un’ordinanza depositata nei giorni scorsi, i giudici amministrativi hanno però ritenuto che, in questa fase del procedimento, non vi siano elementi sufficienti per bloccare l’efficacia dell’autorizzazione. Secondo il Tar, infatti, nel conteggio delle distanze il ricorrente non avrebbe considerato un attraversamento pedonale presente in via Teresa Noce.
Le strisce pedonali ago della bilancia
Un elemento ritenuto decisivo, perché il Codice della strada impone ai pedoni di utilizzare gli attraversamenti esistenti. Seguendo quel percorso, la distanza tra le due attività risulterebbe conforme ai requisiti di legge.
Il Tribunale ha escluso che vi siano i presupposti di urgenza necessari per sospendere il provvedimento, anche alla luce della documentazione depositata dalla società titolare della nuova rivendita. La decisione riguarda esclusivamente la fase cautelare e non chiude il contenzioso. Il ricorso proseguirà, infatti, nel merito e sarà con la futura sentenza che il Tar stabilirà definitivamente se l’autorizzazione rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sia legittima oppure no.