Il Tar ha dato ragione all’Amministrazione di Cassina de’ Pecchi. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia ha depositato la sentenza con cui respinge integralmente il ricorso numero 1419 del 2024, presentato contro la delibera di approvazione del Pgt di Cassina, adottata dal Consiglio comunale nella seduta del 23 gennaio 2024.
I giudici amministrativi hanno esaminato punto per punto le contestazioni sollevate, giungendo a conclusioni che danno ragione all’operato dell’Amministrazione comunale.
I poteri del presidente del Consiglio e la validità del verbale
Una delle censure riguardava la presunta chiusura anticipata della seduta consiliare da parte della presidente del Consiglio, Eliana Capizzi. Secondo i ricorrenti, tale circostanza avrebbe inficiato la validità della delibera. Il Tar, tuttavia, ha ritenuto il motivo infondato.
Dall’esame dello Statuto comunale e del Regolamento consiliare, si legge nella sentenza,
nessuna disposizione attribuisce al presidente del Consiglio o alla Conferenza dei Capigruppo il potere di sopprimere unilateralmente un punto già inserito all’OdG e regolarmente comunicato ai consiglieri.
L’eventuale rinvio o stralcio di un argomento rientra nelle attribuzioni del Consiglio comunale nella sua collegialità.
I giudici hanno respinto anche la tesi secondo cui la mancata approvazione del verbale della seduta potrebbe incidere sulla validità della delibera.
Per condivisibile orientamento giurisprudenziale il verbale ha l’esclusivo compito di certificare fatti storici già accaduti e di assicurare certezza a determinazioni che sono già state adottate e che sono già entrate a far parte del mondo giuridico dal momento della loro adozione: la mancanza o il difetto di verbale non comportano quindi l’inesistenza dell’atto amministrativo
Le contestazioni urbanistiche e ambientali
Il Tar ha esaminato anche le censure relative al merito delle scelte urbanistiche operate dal Pgt. In particolare, è stata respinta la contestazione sulla legittimità delle nuove previsioni introdotte dallo strumento urbanistico, in quanto “non può ritenersi dimostrata la denunciata violazione della disciplina sul consumo di suolo”, sia per quanto riguarda la tangenzialina sia per l’ampliamento del cimitero.
I giudici hanno inoltre rigettato la tesi secondo cui nel Pgt mancasse una corretta valutazione ambientale strategica (Vas). Così come infondati sono risultati i presunti difetti di istruttoria:
La normativa non prevede che ogni modifica apportata dopo l’adozione comporti necessariamente la riattivazione dell’intero procedimento
Ciò che manca, inoltre, come sottolinea il giudice, è una querela di falso, in assenza della quale non può essere accolta la richiesta di censura di un atto.
Le reazioni dell’Amministrazione
La sindaca Elisa Balconi, che detiene anche la delega all’Urbanistica, ha commentato la sentenza con parole nette:
Questa sentenza mette definitivamente una pietra tombale sulle fantasiose per non dire ridicole pretese portate avanti dall’ex-presidente del Consiglio comunale Capizzi, secondo la quale abbandonare l’aula durante la seduta di approvazione del Pgt fosse una buona idea. Calpestare la democrazia, cara ex-presidente, non è mai una buona idea.
E gli elettori cassinesi che l’hanno relegata al quarto posto, su quattro, alle ultime elezioni l’hanno capito molto bene
