La causa

Comune e Rtl 102.5 in Tribunale: vince la radio, l’antennone è “gratis”

Il braccio di ferro tra il Municipio di Cologno Monzese e l'emittente è finito al Consiglio di Stato

Comune e Rtl 102.5 in Tribunale: vince la radio, l’antennone è “gratis”

L’Amministrazione comunale sosteneva che il suo comportamento fosse stato «pienamente legittimo» e gli atti consequenziali “conformi alla legge”. Di diverso avviso Rtl 102.5, che si è vista prima accogliere un ricorso dal Tar e, nei giorni scorsi, emettere un’ulteriore sentenza favorevole da parte del Consiglio di Stato. E per due volte in due anni, Villa Casati ha dovuto soccombere, venendo condannata a saldare alla controparte le spese legali.

La causa tra Comune e Rtl 102.5

È restata “lettera morta” l’ingiunzione di pagamento da 25mila euro che era stata emessa dal Municipio di Cologno Monzese per il costo di costruzione (non autonomamente liquidato dall’emittente radiofonica) legato alla realizzazione della nuova antenna alta 50 metri che svetta sulla sede di viale Piemonte 61.

Il braccio di ferro tra pubblico e privato (almeno per quanto riguarda il fronte della giustizia amministrativa) era iniziato nel 2021, con il ricorso di Rtl al Tribunale regionale della Lombardia volto ad annullare la “cartella” inviata da Villa Casati.

L’antennone al centro del contendere

La radio sosteneva di non essere tenuta a pagare il costo di costruzione per la grande infrastruttura in acciaio che svetta sul tetto del “quartier generale”, mentre l’Amministrazione comunale e gli uffici l’hanno sempre pensata diversamente.
Nel 2025 il Tar si era espresso, dando ragione all’emittente e annullando l’ingiunzione di pagamento che è rimbalzata per anni da un’aula di giustizia all’altra: prima era finita a Bergamo (con un problema legato alla mancata notifica degli atti al Municipio), poi al Tribunale civile di Monza. Infine, dopo che il giudice ordinario che si era trovato tra le mani la pratica aveva sottolineato di non aver competenza in materia, la palla era passata tramite ordinanza a Milano, per l’esattezza al Tar della Lombardia, il Tribunale amministrativo regionale, che ha competenza sugli atti emessi dagli enti locali.
E si è arrivati al 2025, con la sentenza del Tar e l’annullamento dell’ingiunzione.

“Agli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica non può essere imposto altro onere finanziario, fatta salva l’applicazione della tassa o del canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche”, si legge nel dispositivo.

Da qui, per il Tar, la non applicazione del costo di costruzione, come invece pretendeva l’ente.

Il botta e risposta al Tar e al Consiglio di Stato

La sentenza di primo grado era stata impugnata dal Comune, tramite ricorso al Consiglio di Stato. E quest’ultimo si è recentemente espresso, di fatto confermando ciò che aveva messo nero su bianco il giudice del Tar e condannandolo, per la seconda volta, al pagamento delle spese legali (quantificate in 2mila euro).

Il confronto a suon di carte bollate è finito? Mai di dire mai, in attesa di capire se l’Amministrazione abbia intenzione di impugnare anche quest’ultima sentenza del Cds.