Liquidazione giudiziale, come funziona: differenze con il fallimento

Liquidazione giudiziale, come funziona: differenze con il fallimento

La liquidazione giudiziale è una procedura centrale nel nuovo diritto della crisi d’impresa e rappresenta un passaggio delicato per imprenditori e creditori. Comprenderne il funzionamento e le differenze rispetto al fallimento è atto ad affrontare correttamente una situazione di insolvenza, anche con il supporto di professionisti qualificati, come per esempio lo Studio legale Vescovi.

Che cos’è la liquidazione giudiziale

La liquidazione giudiziale è una procedura concorsuale disciplinata dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) e costituisce, nella sostanza, l’evoluzione del tradizionale fallimento. Essa si applica agli imprenditori commerciali che si trovano in stato di insolvenza e che non rientrano nei requisiti dimensionali previsti per l’esclusione dalle procedure concorsuali.

Il presupposto fondamentale per l’apertura della liquidazione giudiziale è l’insolvenza, intesa come incapacità dell’imprenditore di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni. L’articolo 121 del Codice della crisi stabilisce che la procedura si applica agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), e che versino in uno stato di insolvenza accertato.

Come avveniva per il fallimento, anche questa procedura è riservata esclusivamente agli imprenditori commerciali, restando esclusi, ad esempio, i consumatori e i piccoli imprenditori sotto determinate soglie. La finalità principale è la liquidazione del patrimonio dell’impresa, al fine di soddisfare i creditori secondo l’ordine previsto dalla legge, sotto la direzione di un organo nominato dall’autorità giudiziaria.

Differenze tra liquidazione giudiziale e fallimento

Con l’entrata in vigore del Codice della crisi, la liquidazione giudiziale ha formalmente sostituito il fallimento. Detto ciò, le differenze tra le due procedure sono più concettuali e terminologiche che sostanziali.

Tra i principali elementi in comune vi sono:

  • l’applicazione agli imprenditori commerciali in stato di insolvenza;
  • il presupposto dell’incapacità di adempiere regolarmente alle obbligazioni;
  • l’obiettivo di liquidare il patrimonio per soddisfare i creditori;
  • il mantenimento delle soglie dimensionali e della soglia minima di debiti scaduti, pari a 30.000 euro.

Le differenze rilevanti riguardano l’impostazione complessiva del sistema. In primo luogo, il legislatore ha sostituito il termine “fallimento” con liquidazione giudiziale per ridurre lo stigma sociale e personale legato alla figura del fallito (come questo caso famoso, per esempio). Il cambiamento linguistico riflette una nuova visione culturale della crisi d’impresa, considerata sempre più come un evento fisiologico e non necessariamente colpevole.

In secondo luogo, il Codice della crisi ha razionalizzato e reso più organici alcuni passaggi procedurali, pur lasciando invariata la struttura di base.

Quando si attua il procedimento

Il momento in cui si attiva la liquidazione giudiziale è legato all’accertamento dello stato di insolvenza. Il Codice della crisi fornisce una definizione generale, individuando l’insolvenza negli inadempimenti o in altri fatti esteriori che dimostrino l’incapacità del debitore di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

La giurisprudenza ha chiarito nel tempo come valutare concretamente tale stato, distinguendo tra imprese operative e imprese già in liquidazione. Nel caso di un’impresa ancora attiva, l’analisi si concentra soprattutto sulla liquidità: un’azienda può risultare insolvente anche se dispone di un patrimonio rilevante, qualora non sia in grado di far fronte ai debiti correnti con mezzi finanziari adeguati.

Secondo l’orientamento consolidato, l’insolvenza si identifica con una situazione di incapacità non temporanea di produrre reddito sufficiente a coprire i costi e i debiti, nonché con l’impossibilità di accedere al credito a condizioni normali senza compromettere ulteriormente il patrimonio.