Esposto contro il cantiere del nuovo asilo, l’Amministrazione di Fara d’Adda fa chiarezza attraverso la nota dello studio dell’avvocato Rodolfo José Mendez, che ha assistito il Rup nella stesura dell’accordo sia con l’impresa esecutrice sia con il progettista ed ex direttore lavori.
Il contratto per l’appalto e le riserve dell’impresa
“L’intervento per la realizzazione del nuovo polo dell’Infanzia si colloca in un quadro normativo e contrattuale peculiare, con operatori economici che hanno partecipato a una procedura centralizzata offrendo un ribasso percentuale sui prezzari indicati dal bando e i contratti specifici con i Comuni attivati solo in una fase successiva, sulla base dei progetti esecutivi. Ne deriva che l’impresa ha assunto gli impegni contrattuali senza poter esaminare previamente il progetto esecutivo, ma vincolandosi ad applicare il ribasso offerto”.
Un assetto che, spiega lo studio, introduce una tensione strutturale perché a fronte di un contratto a corpo l’appaltatore risulta comunque aver diritto al riconoscimento di maggiori oneri in presenza di specifiche circostanze. “Le “riserve” sono lo strumento giuridico attraverso cui l’appaltatore può formulare contestazioni e avanzare richieste di maggiori compensi. Anch’esse sono soggette a rigidi oneri formali e temporali, così da garantire la certezza della contabilità dei lavori e consentire un monitoraggio costante della spesa”.
Venendo al caso farese, dunque, lo studio ha citato le riserve da 424mila euro dell’impresa per presunte omissioni progettuali e per la necessità di varianti.
Venendo al caso farese, dunque, lo studio ha citato le riserve da 424mila euro dell’impresa per presunte omissioni progettuali e per la necessità di varianti.
“A fronte di riserve che superano una determinata soglia, si prevede la procedura di accordo bonario per prevenire un contenzioso. L’Amministrazione ha dunque correttamente avviato il contraddittorio e la procedura si è conclusa con un accordo che ha ridotto le pretese da 424 a 290 mila euro”.
Il riconoscimento di responsabilità progettuali, tuttavia, avrebbe comportato per l’ex direttore lavori – anche progettista – un’ammissione di difetti e la conseguente esposizione a responsabilità professionale. Da qui la decisione del Comune di procedere con una valutazione tecnico-economica delle contestazioni: un’azione finalizzata ad evitare ritardi ancora maggiori e contenziosi potenzialmente più costosi, spiega lo studio legale, che ha sottolineato il rischio concreto di perdere il finanziamento in caso di mancato rispetto delle tempistiche perentorie imposte dal Pnrr.
L’Amministrazione ha agito nell’interesse pubblico
“L’accordo ha invece permesso una significativa riduzione delle pretese dell’impresa, ritenuta congrua dal parere legale acquisito. Non un “regalo” all’appaltatore, ma una transazione che persegue l’interesse pubblico”. Allo stesso modo, il Comune ha risolto il rapporto con il precedente progettista rinunciando a esercitare azioni di responsabilità per le presunte carenze del suo progetto, attraverso un accordo che ha evitato l’incertezza di una lite e consentito un’efficiente chiusura della questione. “Il parere del dicembre 2024 aveva segnalato possibili responsabilità del progettista. Il Comune si riserva di intraprendere azioni di rivalsa qualora emerga documentazione che accerti inequivocabilmente tali responsabilità”, questo senza che l’accordo transattivo costituisca un impedimento.
“Le contestazioni sollevate nell’esposto sembrano fondarsi su una lettura parziale e non pienamente contestualizzata della disciplina – conclude la nota dei legali – La strada percorsa risulta infatti conforme al quadro normativo e orientata a un’oculata gestione delle risorse pubbliche, non configurando un danno erariale ma al contrario un’azione volta a mitigare i rischi e tutelare l’interesse pubblico alla tempestiva realizzazione dell’intervento”.