"Save list" e patentino per i padroni di cani: altro passo avanti in Regione
Il progetto di legge al Parlamento sulle "Norme specifiche per alcune tipologie di cani" ha registato l'approvazione unanime in Commissione Salute: un ulteriore passo avanti nel lungo iter previsto

Patentino e "save list" (e non "black list")
Un'iniziativa che smonta il preconcetto della "black-list" per abbracciare il concetto di "save list". Si tratta, infatti, di elevare il livello di responsabilità e conoscenza di chi decide di condividere la vita con un cane delle tipologie attenzionate. il Plp mira a formare i proprietari e a combattere le cosiddette "cucciolate scriteriate/casalinghe", infatti viene vietata la riproduzione, cessione gratuita o vendita diretta e on-line dei cani delle tipologie riconducibili alle razze indicate nella save list. Tutto questo è volto alla prevenzione di incidenti e a garantire una vita dignitosa a questi animali.
Si tratta di un passo decisivo verso una gestione più consapevole ed è bene precisare che la "save list" e il patentino obbligatorio per i proprietari non sono l'intera legge, ma ne sono parte integrante dei suoi 9 articoli. Questa non è una semplice "legge sul patentino", ma una norma più ampia pensata per la tutela del benessere animale e della pubblica incolumità. In questo quadro si è inserito il ruolo attivo di enti come Anci Lombardia (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e delle Ats che hanno collaborato attivamente alla stesura del testo. La loro esperienza diretta nei casi di aggressioni e nelle richieste di cessione di questi cani ha fornito una prospettiva cruciale, rendendo la legge calata nella realtà delle esigenze territoriali. Non si tratta più solo di prevenire incidenti, ma di costruire una rete di responsabilità che coinvolge tutti gli attori, per il benessere degli animali e la sicurezza della comunità. Questo coinvolgimento capillare garantisce che la normativa non sia calata dall'alto, ma risponda a esigenze concrete, promuovendo una cultura del possesso responsabile che sia davvero efficace sul territorio.
Cosa accade ora
Il prossimo passo sarà il voto del Consiglio Regionale, ma l'approvazione all'unanimità in Commisione fa ben sperare. Non verrà emanata una nuova legge regionale applicabile solo in Lombardia, poiché la sicurezza pubblica è una competenza dello Stato. Tuttavia, il testo approvato dal Consiglio Regionale avrà il valore di una proposta di legge, come quella che può essere presentata da deputati o senatori. Saranno quindi la Camera e il Senato a dover valutare la proposta ed eventualmente convertirla in legge nazionale.
Una proposta "made in Martesana"
Alla sua stesura ha contribuito un tavolo ampio e trasversale, composto da rappresentanti dell'Anci Lombardia (l'associazione italiana dei Comuni), delle Ats di Milano, Brescia e Monza Brianza, dell'Enci, oltre che delle associazioni e dagli enti che quotidianamente lavorano con i cani sul territorio. Tra di loro anche una pozzuolese, Elisa Cezza, da tempo in prima linea in tutta la Martesana. Cezza, infatti, è referente dell’Ufficio diritti animali di Gorgonzola e Vimodrone, rappresentante Anci in Consulta regionale tutela animali e prevenzione del randagismo, esperta Anci Lombardia dipartimento Ambiente tutela e benessere animali e operatrice del Canile della Lega nazionale per la difesa del cane di Segrate.
I passaggi fondamentali della Plp
Questi i passaggi fondamentali del Ppl:
È vietato acquistare o detenere le tipologie dei cani indicati nella "save list" o morfologicamente assimilabili a:
- Minori di 21 anni.
- Soggetti sottoposti a misure di prevenzione o sicurezza personale.
- Condannati (anche non in via definitiva) per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio (con pena superiore a due anni di reclusione).
- Condannati (anche non in via definitiva) o con decreto penale di condanna per reati di maltrattamento di animali (Artt. 727, 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies del Codice penale, Legge 20 luglio 2004, n. 189, Art. 4 della Legge 4 novembre 2010, n. 201).
- Condannati (anche non in via definitiva) per spaccio di stupefacenti (Art. 73 DPR n. 309/1990) o reati di criminalità organizzata (Art. 416 bis Codice penale). Questi divieti sono mutuati dall'Art. 4 dell'Ordinanza Ministeriale 06/08/13.
Obblighi per i Proprietari/Detentori di Cani della "Save List"
- Assicurazione RC: Stipulare, entro cinque giorni lavorativi dall'acquisizione o detenzione del cane, una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni a persone o altri animali.
- Museruola e Guinzaglio: Applicare museruola e guinzaglio (lunghezza massima 1,50 m per ogni cane) quando l'animale è condotto in luoghi aperti al pubblico, locali pubblici o su mezzi pubblici di trasporto.
- Vigilanza Attenta: Vigilare con particolare attenzione sul cane per prevenire aggressioni a persone o altri animali.
- Spazi Idonei: Disporre di spazi adeguati per il ricovero e la gestione dell'animale, come indicato nell'Allegato 3 della legge.
- Documentazione al Seguito: Avere sempre con sé la documentazione che attesta il superamento del percorso formativo (patentino), da esibire su richiesta dell'ATS o altre autorità.
Obblighi Specifici di Formazione e Valutazione:
I cittadini che acquisiscono cani appartenenti alle tipologie riportate nella Save List successivamente all’entrata in vigore delle disposizioni di cui alla presente Legge dovranno conseguire il Patentino, superando un percorso formativo obbligatorio, suddiviso in due moduli: una parte teorica di dieci ore ed una pratica di sei ore con test finale di idoneità CAE-1. I contenuti di base sono definiti dal DM 26/11/2009 e l'Art. 1 comma 4 dell'Ordinanza Ministeriale 03/03/2009. In caso di esito che indichi un animale problematico, l'ATS disporrà un'ulteriore valutazione da parte di un Medico Veterinario esperto in comportamento animale selezionato dall'ATS stessa.
Conseguenze per Inadempienza:
- Sequestro del Cane: Se il proprietario non supera il test finale del corso (patentino) o il cane non ottiene una valutazione favorevole al test CAE-1, i servizi veterinari certificano l'incapacità di gestione. Il Comune, su richiesta dell'ATS, può adottare un provvedimento di sequestro del cane, affidandolo definitivamente a strutture idonee al suo recupero psico-fisico. Tengo a sottolineare che ciò già avviene già ed in maniera massiva con le cessioni di proprietà: il cane diventato problematico per l'inadeguatezza del proprietario viene ceduto al Comune ed entra nel Canile di pertinenza.
- Rifiuto di Formazione/Test: Le stesse misure di sequestro si applicano se i proprietari si rifiutano di frequentare il corso di formazione obbligatorio o di sottoporre i loro animali al test CAE-1.
- Censimento: L'adempimento di questi obblighi viene censito nel Registro di cui all'articolo 5 della legge, a cura dei veterinari responsabili della formazione o esperti in comportamento, che informano le ATS.
Divieti Specifici su Riproduzione e Commercio:
- Riproduzione, Libera Vendita e Cessione: Per i cani dell'Allegato 1, è vietata la riproduzione, la libera vendita e la cessione, salvo specifiche eccezioni.
- Eccezioni: La riproduzione, vendita e cessione sono consentite solo se i cani sono riconosciuti dalla Fédération cynologique internationale (FCI) e unicamente nel rispetto del D.Lgs. 529 del 30 dicembre 1992 e della Legge 23 agosto 1993, n. 349 ("Norme in materia di attività cinotecnica"), e solo se effettuata da allevatori in possesso di regolare autorizzazione sanitaria.
In foto, il gruppo di lavoro che ha presentato la proposta.