L’autovelox non è omologato: il giudice di pace annulla la multa
Accade a Brugherio, ma moltissimi Comuni utilizzano questi dissuasori arancioni
L’autovelox non è omologato: multa annullata. Un automobilista si è visto accogliere un ricorso dal giudice di pace di Monza per una multa per eccesso di velocità legata all’unico autovelox in dotazione alla Polizia Locale di Brugherio, che viene a rotazione posizionato in uno degli undici dissuasori (gli «scatoloni» arancioni) installati dalla passata Amministrazione comunale in altrettante strade brugheresi. Ma che si trovano in quasi tutti i Comuni.
Impugnata la sanzione
L’utente della strada ha impugnato la sanzione (che prevedeva anche la decurtazione dei punti sulla patente) spiccata dopo esser passato con la sua macchina in via Lodigiana a circa 65 chilometri orari, quando il limite è fissato a 50. Il giudice ha annullato la multa, condannando il Comune di Brugherio a rifondere all’automobilista i 43 euro spesi per la presentazione del ricorso.
Motivo? L’apparecchio utilizzato per le rilevazioni non è omologato, ma solo autorizzato. Inoltre, nel caso specifico, non era presente nei pressi dello «scatolone» una pattuglia della Polizia Locale che fermasse il conducente e accertasse in tempo reale la violazione al Codice della strada, che invece è stata affidata alla sola apparecchiatura tecnologica.
«Transito regolarmente in via Lodigiana per motivi di lavoro - ha spiegato il ricorrente - Prima mi è arrivata una multa per aver superato di una manciata di chilometri orari il limite: era da circa 50 euro, tenendo conto che il ricorso al giudice di pace ne costa 43 decisi di pagare la contravvenzione e di non pensarci più».
La Corte costituzionale
Arrivata la seconda raccomandata, invece, alla luce di un importo maggiore e della sanzione accessoria, è maturata la scelta di impugnarla. «Ho fatto presente nel ricorso che ci sono sentenze della Corte costituzionale che evidenziano come ci sia un buco normativo in materia», ha proseguito l’automobilista.
E nel dispositivo questa tesi è stata sposata in pieno. «Dalla documentazione versata in atti dal Comune (che si era costituito in giudizio, ndr) è risultato che l’apparecchiatura utilizzata per elevare il verbale impugnato, non essendo stata la stessa debitamente omologata come previsto ex lege, non poteva essere utilizzata ai fini della contestazione della violazione, né vi era un agente presente per giustificare la fidefacenza dell’accertamento - si legge nella sentenza - Pertanto deve dichiararsi la nullità del verbale opposto».
Omologazione e autorizzazione
La differenza tra omologazione e autorizzazione può sembrare di poco conto, una questione di lana caprina. Ma così non è, perché ne vanno di mezzo i livelli di garanzia del cittadino, tenendo conto che i due percorsi sono tra l’altro riconducibili a differenti ministeri.
Se sui rilevatori automatici di infrazioni semaforiche si sono sprecati fiumi d’inchiostro (anche per l’elevatissimo numero di sanzioni), gli autovelox sono invece rimasti in una sorta di «zona d’ombra». Almeno fino a oggi.