Tempesta in arrivo

Autovelox sulla Cassanese, il giudice di pace cancella la multa: è irregolare

Il ricorso a seguito di una sanzione comminata sulla Sp103 nel tratto di Pioltello. Secondo il magistrato i dispositivi non sarebbero omologati.

Autovelox sulla Cassanese, il giudice di pace cancella la multa: è irregolare
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Il giudice di pace ha dato ragione al multato e la sanzione è stata annullata. Ma è la motivazione della decisione che rischia di innescare un vero e proprio tornado. Perché il magistrato avrebbe validato la tesi per cui l’autovelox posizionato sulla Cassanese all’altezza dell’interramento di Pioltello non è omologato e quindi le multe comminate non hanno valore.

L'autovelox sulla Cassanese nel mirino

Considerato il numero di violazioni registrate dai dispositivi (uno in direzione Milano e l’altro sul lato opposto) il rischio è che Città metropolitana, proprietaria degli apparecchi, si veda piovere addosso centinaia di ricorsi. A scatenare la tempesta è stata l’associazione di consulenza Altvelox che ha accompagnato nel percorso legale un conducente che era stato pizzicato nel dicembre 2021. Il multato aveva fatto ricorso contro una sanzione amministrativa di 173 euro e giovedì è arrivata la sentenza definitiva del Giudice di pace della prima sezione civile di Milano che ha accolto il ricorso e annullato la sanzione.

Manca la corretta omologazione

Secondo i ricorrenti, il magistrato avrebbe validato la tesi per cui l’autovelox della Cassanese, così come molti altri installati da Città metropolitana, non sia in possesso della corretta omologazione rilasciata dal Ministero dei trasporti. Secondo i ricorrenti, un pronunciamento della Cassazione dello scorso marzo stabilirebbe che senza tale documento non è sufficiente l’approvazione da Roma per garantire la regolarità della multa.

Città metropolitana annuncia il ricorso

La sentenza del giudice di pace rischia dunque di ripercuotersi su Città metropolitana che però ha a già annunciato l’intenzione di impugnare il pronunciamento di fronte alla Giustizia ordinaria.

«La regolare approvazione dei dispositivi, ottenuta dal competente organo ministeriale, costituisce condizione necessaria e sufficiente per l’utilizzo della citata strumentazione», si legge in una nota. Nella stessa, i tecnici della ex Provincia fanno anche riferimento a un pronunciamento del Ministero dei trasporti del novembre 2020 in cui «si specifica l’equivalenza tra “omologazione” o “approvazione” ai fini della validità degli atti di accertamento emessi indifferentemente con dispositivi omologati o approvati».

Da un lato, dunque, la posizione di chi subisce la sanzione, dall’altro quella di chi rileva la violazione. Nel mezzo un giudice che dovrà dirimere la questione. Ma l’esito appare quanto mai incerto.

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